INFORTUNI SUL LAVORO

INFORTUNI SUL LAVORO
L’infortunio sul lavoro è un incidente che si verifica “per causa violenta”, in occasione dell’esercizio dell’attività lavorativa.
Anzitutto, occorre porre l’attenzione su due concetti fondamentali, ossia quello di causa violenta e l’occasione di lavoro.
Per causa violenta deve intendersi. ogni aggressione che, dall’esterno, nuoce all’integrità psicofisica del lavoratore.
L’occasione di lavoro invece, deve riferirsi a tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:
- Elementi dell’apparato produttivo;
- Situazioni e fattori propri del lavoratore;
- Situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.
Come occorre fare in caso di infortunio sul posto di lavoro?
Qualora si verifichi un infortunio sul posto di lavoro, questo deve essere immediatamente comunicato al datore di lavoro e, contestualmente, il lavoratore deve recarsi al Pronto Soccorso, ove a seguito della visita medica, verrà rilasciato all’infortunato un primo certificato medico, che quest’ultimo provvederà a trasmettere al datore di lavoro.
Ricevuto il certificato medico, il datore di lavoro, provvede ad allegarlo alla denuncia che deve essere inoltrata all’INAIL entro il termine di due giorni dal verificarsi dell’evento, ovvero entro un giorno qualora dall’incidente derivi il pericolo o la morte del lavoratore. Non sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare l’evento all’INAIL, allorquando i giorni di prognosi non siano superiori a 3 (tre), oltre la giornata in cui si è verificato l’incidente. L’omessa o la ritardata presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro, comporta in capo a quest’ultimo viene sanzionato con una multa amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 sia da parte dell’Inail che dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il lavoratore infortunato, in prossimità della scadenza del periodo di prognosi, così come determinato nel certificato medico rilasciato, è tenuto a presentarsi presso gli uffici INAIL per sottoporsi a visita medica. All’esito della stessa, l’INAIL provvederà a redigere un nuovo certificato medico, qualora vi sia la necessità di ulteriori giorni di riposo, ovvero redigerà un certificato di chiusura definitiva dell’infortunio. Sia in un caso che nell’altro, i certificati devono essere consegnati in azienda.
A chi spetta il pagamento dell’infortunio?
I primi quattro giorni, compresa la giornata in cui si verifica l’infortunio, che è considerata a tutti gli effetti giornata lavorativa, pertanto pagata al 100% della retribuzione giornaliera, vengono pagati dal datore di lavoro. I restanti tre giorni, denominati “periodo di carenza”, vengono corrisposti al 60% della retribuzione, compresi i sabati e le domeniche
Dal quinto giorno, e per tutto il periodo di assenza del lavoratore, compresi i giorni festivi, l’indennizzo è corrisposto dall’INAIL, secondo le seguenti percentuali di retribuzione:
- al 60% della retribuzione fino al novantesimo giorno;
- al 75% della retribuzione dal novantunesimo giorno e fino alla completa guarigione del lavoratore infortunato.
Al fine della determinazione del calcolo della retribuzione media giornaliera, durante il periodo di infortunio, deve tenersi conto della retribuzione effettivamente erogata nei 15 (quindici) giorni precedenti l’infortunio.
Last but not least, è bene sottolineare che l’Inail garantisce la copertura di esami diagnostici e terapie riabilitative, qualora queste siano preventivamente prescritte od autorizzate dall’istituto stesso. Inoltre, per esami ed analisi prescritti dall’Inail o dal medico curante, per ragioni strettamente connesse all’infortunio, è prevista l’esenzione del ticket sanitario.
Infortunio in itinere, cos’è?
L’infortunio in itinere, disciplinato dal D.Lgs 38/2000, riguarda eventuali incidenti accaduti lungo l’usuale tragitto, di andata e ritorno, compiuto dal lavoratore, per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro.
Qualunque modalità di spostamento, tramite l’utilizzo di mezzi pubblici (tram, taxi, treno, autobus, etc.), è ricompresa nella tutela INAIL, a patto che vengano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, l’utilizzo di un mezzo privato, quale esso sia (macchina, moto, bicicletta), non è di regola coperto da assicurazione, tranne la circostanza per cui l’utilizzo dello stesso sia necessario, ossia quando mancano mezzi pubblici, oppure quando previsti, questi ultimi non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro ovvero creano eccessivo disagio.
Il CAF di Melegnano, con la collaborazione di esperti consulenti in materia di tutela del lavoro, si pone al servizio dei cittadini, fornendo assistenza stragiudiziale al lavoratore infortunato.
Affidati a Noi per ottenere l’integrale risarcimento del danno patito a causa dell’infortunio, così evitando il rischio che ti venga risarcito solo una parte del danno o comunque meno di quanto ti spetta.