OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI E PIANI DI RATEIZZAZIONE

OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE E PIANI DI RATEIZZAZIONE

La cartella esattoriale, è lo strumento adottato dalla Pubblica Amministrazione al fine di procedere al recupero coattivo del credito, da quest’ultima vantato, a vario titolo, nei confronti del contribuente. Più precisamente, si tratta dell’atto inviato da Equitalia, ovvero da altro Agente addetto alla Riscossione, per comunicare l’iscrizione a ruolo del debito da parte dei diversi enti impositori, quali possono essere, a titolo esemplificativo, Inps, Comuni, Agenzia delle Entrate.

Due sono i rimedi esperibili dal contribuente, qualora intenda impugnare la cartella esattoriale:

1. opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., come recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II, con sentenza n. 3751/2016, qualora oggetto di contestazione sia l’esistenza o la avvenuta notifica del titolo esecutivo su cui si fonda la cartella esattoriale. In tale ipotesi non vi sono termini di decadenza per poter proporre validamente la predetta opposizione, ovviamente solo fino a quando l’esecuzione non sia cominciata;

2. opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora oggetto di contestazione siano vizi afferenti la forma del procedimento esattoriale, compresi vizi di notifica della cartella, ovvero la correttezza sotto l’aspetto formale della cartella. In tale circostanza, la predetta opposizione deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

In entrambi i casi di impugnazione della cartella esattoriale sopra riportati, l’onere della prova è posta a carico del ricorrente, ossia del contribuente che propone il ricorso.

Qualora invece, a seguito della notifica della cartella esattoriale, il contribuente intenda far fronte, cioè pagare, il proprio debito, è sempre possibile procedere con la presentazione di un piano per la rateizzazione di quest’ultimo.

Occorre procedere alla distinzione tra piano ordinario e piano straordinario di rateizzazione.

Per quanto concerne la prima ipotesi, il piano ha una durata massima di 72 mesi. Con riferimento invece alla seconda ipotesi, il piano ha invece una durata di 120 mesi.

La proroga del piano ordinario, può ammettersi, per le persone fisiche, quando l’importo di ogni singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare, mentre per le società, quando l’importo di ogni rata è superiore al 10% della produzione.

In caso di mancato pagamento di un numero di rate pari ad 8 (per le rateizzazioni concesse prima del 22 Ottobre 2015), ovvero di un numero di rate pari a 5 (per le dilazioni concesse dopo il 22 Ottobre 2015), anche non consecutive (cioè non afferenti a mesi successivi tra di loro), è prevista la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Solo e soltanto per coloro che abbiano ottenuto la dilazione del proprio debito successivamente al 22 Ottobre 2015, esiste la possibilità di essere riammessi al beneficio della rateizzazione. In tal caso, il contribuente deve dimostrare, al momento della presentazione della nuova domanda, di aver provveduto al pagamento integrale delle rate già scadute, che gli erano costate la decadenza.

È opportuno sottolineare infine che, la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 3347/2017, ha affermato che la sottoscrizione di un piano di rateizzazione del debito, non costituisce ammissione dello stesso. Quello che si ricava dalla suddetta pronuncia è che, in caso di presentazione di un piano di rateizzazione, il contribuente, non rinuncia a contestare la pretesa creditoria, potendo pertanto contestualmente impugnare la cartella esattoriale notificatagli.