PAGAMENTO STIPENDI ARRETRATI E TFR

PAGAMENTO STIPENDI ARRETRATI E TFR

In periodi di crisi, capita sempre più spesso che datore di lavoro non riesca ad ottemperare al proprio obbligo di provvedere al pagamento tempestivo delle buste paga o del TFR.

In questi casi, la prima e più economica mossa da porre in essere, consiste nel mettere in mora il datore di lavoro. È consigliabile inviare la lettera di messa in mora, tramite raccomandata a/r, ove dovrà essere intimato al datore di lavoro, di provvedere all’adempimento del proprio dovere, entro un determinato termine, prospettando al contempo l’eventualità che, qualora il versamento del saldo dovuto non dovesse verificarsi entro il termine indicato, allora si provvederà ad adire le vie legali, con rivalsa delle ulteriori spese sostenute e degli interessi dovuti.

Qualora dovesse verificarsi la necessità di adire le vie legali, occorrerà affidarsi ad un avvocato, il quale ricorrerà al Tribunale competente, per ottenere un titolo esecutivo avverso il datore di lavoro inadempiente.

Se, anche a seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore continuerà a non versare alcunché in favore del lavoratore – creditore, allora verrà avviata la fase di espropriazione forzata, ovvero eventualmente, si provvederà al deposito di una istanza di fallimento.

Qualora l’azione legale risulti infruttuosa, ovvero il datore di lavoro versi in una situazione di reale dissesto finanziario, al dipendente non resta che rivolgersi all’Inps, chiedendo l’intervento del Fondo di Garanzia, ex lege 297/1982, finalizzato ad ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR. Liquidato quanto dovuto al lavoratore, il Fondo si sostituisce a quest’ultimo nella sua posizione di creditore verso il datore di lavoro, esperendo le iniziative di recupero nei confronti dell’azienda insolvente.

La legge distingue due differenti ipotesi di ricorso al Fondo di Garanzia dell’Inps, a seconda del fatto che il datore di lavoro sia assoggettabile ad una procedura concorsuale, ovvero che quest’ultimo non adempia.

Nella prima ipotesi, il pagamento da parte del Fondo è assoggettato alla sussistenza di tre requisiti:

  • Avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
  • Inadempimento del datore di lavoro per l’intero credito inerente al TFR o per una sua parte;
  • Insolvenza del datore di lavoro

Nella seconda ipotesi, l’intervento del Fondo è ammissibile nella circostanza in cui, il lavoratore dimostri, l’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell’art. 2740 c.c., attraverso l’esperimento di un’azione esecutiva, che deve conformarsi all’ordinaria diligenza e che sia esercitata in modo serio ed adeguato.

È bene precisare che il diritto del lavoratore, ad ottenere il pagamento dello stipendio, si prescrive decorsi cinque anni dalla data della fine del rapporto di lavoro.

Rivolgiti subito al CAF di Melegnano. Personale competente, con la collaborazione di esperti consulenti del diritto del lavoro, si pone al servizio dei lavoratori, fornendo assistenza stragiudiziale lavoratore, sia nella redazione della lettera di messa in mora ed eventuali trattative con il datore di lavoro, sia nella richiesta di Intervento del Fondo di Garanzia dell’Inps.