PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

SOVRAINDEBITAMENTO

Debiti contratti dalle famiglie e dai consumatori: ecco come poter attivare la procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento per eliminare la propria morosità.

La legge n. 3 del 27 Gennaio 2012, giornalisticamente definita come “Legge salva suicidi”, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo meccanismo di estinzione delle obbligazioni del soggetto sovra indebitato, cioè una normativa volta a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili, a procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

Tale procedimento, previsto dalla legge n. 3 del 2012, si rivolge dunque ai privati ed alle piccole imprese, permettendo loro di cancellare debiti pregressi del debitore, ivi compresi quelli verso Equitalia.

Cos’è esattamente il sovraindebitamento? L’art. 6 della Legge 3/2012 lo definisce come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La vigente normativa sopra citata, consente al debitore di concludere un accordo con i creditori, definito “accordo del debitore”, nell’ambito della procedura della crisi, che può essere presentato da enti e imprese non fallibili. Occorre che l’accordo sia accettato da tanti creditori che rappresentino il 60% di tutti i debiti del soggetto. Quindi, non decide soltanto il Giudice, ma votano i creditori.

Inoltre, consente anche la proposizione, sempre da parte del debitore/consumatore, di un “piano del consumatore”, che può essere presentato dai privati consumatori. Essenzialmente, si tratta di una proposta fatta dal debitore, di pagamento rateizzato dei propri debiti. Può prevedere anche la cessione di una parte del patrimonio e, eventualmente, anche uno stralcio dei debiti. E’ approvato e reso esecutivo, mediante omologa, dal Giudice, con propria autonoma decisione.

Il consumatore in stato di sovra indebitamento, può rivolgersi agli organismi di composizione della crisi aventi sede nel circondario del Tribunale competente, ovvero può rivolgersi al Tribunale competente, ossia quello nella cui circoscrizione risiede il richiedente. Preme qui precisare, che nel caso in cui ci si rivolga al Tribunale, competente è la Cancelleria fallimentare.

Con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, ovvero con l’aiuto del professionista nominato dal Presidente del Tribunale, il sovraindebitato può proporre al creditore un accordo teso alla ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, sulla base di un piano che garantito il regolare pagamento del titolare di crediti impignorabili ai sensi dell’ex art. 545 c.p.c. e di altre leggi speciali, preveda dettagliatamente le scadenze e le modalità di pagamento, dia indicazione di eventuali garanzie per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Altresì, tale piano deve prevedere la nomina di un fiduciario per la custodia dei beni del debitore.

La proposta formulata, sia nel caso di ricorso ad Organismi di Composizione della Crisi, sia nel caso dell’ausilio di un Professionista nominato dal Presidente del Tribunale, deve essere successivamente presentata in Tribunale (art. 10, L. 3/2012). In quella sede, il Giudice, in assenza di atti ingannevoli posti in essere dal debitore, determina la sospensione di ogni azione esecutiva da iniziarsi ovvero già in corso contro il debitore stesso.