
RICORSI IN OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Ai fini della contestazione di una sanzione amministrativa, è necessario proporre ricorso presso il Giudice di Pace competente per territorio, individuato in relazione al luogo ove l’infrazione al Codice della Strada è stata commessa.
Il termine per la presentazione del ricorso è fissato in 30 giorni dalla data della notifica del verbale di accertamento (60 giorni se il destinatario risulta essere residente all’estero). I termini indicati, sono perentori, pertanto non è ammessa alcuna dilazione degli stessi, a pena di inammissibilità del ricorso.
Dal calcolo del termine per l’impugnazione, deve escludersi il giorno nel quale si è ricevuta la notifica dell’atto, oltreché l’eventuale periodo di sospensione feriale dei termini, così come stabilito dall’art. 1 Legge 742/1969 e successive modificazioni.
La peculiarità del ricorso avverso sanzioni amministrative, è costituita dal fatto che, il singolo cittadino può stare in giudizio personalmente, non essendo necessaria l’assistenza e la rappresentanza di un avvocato.
Formule standard per la redazione del ricorso non esistono. Fondamentale è però che il ricorso contenga i seguenti elementi:
- Il Giudice di Pace Competente;
- Nome, cognome, codice fiscale e residenza del ricorrente;
- La sanzione oggetto dell’impugnazione;
- Le ragioni della impugnazione;
- Firma del ricorrente.
È bene sottolineare che, l’eventuale impugnazione della sanzione amministrativa non sospende l’esecuzione della stessa. Pertanto, è sempre consigliabile formulare all’interno del ricorso, una istanza di sospensione del provvedimento impugnato, dando contezza dei gravi motivi posti a fondamento della suddetta istanza. L’istanza di sospensione, qualora accolta dal Giudice, impedisce che la Pubblica Amministrazione possa procedere oltre, ossia giungere a notificare una cartella esattoriale per il recupero coattivo del credito.