RISARCIMENTO DANNI SINISTRI MORTALI

RISARCIMENTO DANNI INCIDENTI STRADALI MORTALI

Nella circostanza in cui, un incidente stradale determini la morte di una persona, agli aventi diritto deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali (ossia quei danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi e valori costituzionalmente tutelati e contemplati dall’articolo 2059 c.c.).

I danni patrimoniali, ricomprendono sia il cosiddetto “danno emergente” , sia il “lucro cessante”.

Con riguardo al danno emergente, quest’ultimo ricomprende la perdita economica subita dai prossimi congiunti, concernente le spese affrontate da questi ultimi in conseguenza dell’evento morte causato dal sinistro mortale, che di regola riguardano le spese mediche ed ospedaliere, sostenute pre mortem, le spese funerarie ed in generale tutte le tipologie di spese collegate in modo diretto od indiretto all’evento morte.

Relativamente al lucro cessante, esso concerne il mancato apporto economico del de cuius al bilancio familiare, a causa della sua morte, collegata ad un fatto illecito altrui. Dovendosi tener conto dei rapporti di parentela con la vittima, la stima e la quantificazione del risarcimento spettante a ciascun avente diritto, non viene determinata solo ed esclusivamente sulla base del presumibile reddito medio futuro del defunto, qualora questo fosse ancora in vita, ma anche in relazione a quella parte di reddito che quest’ultimo avrebbe devoluto ad ognuno degli aventi diritto, in forza di obbligazioni o di disposizioni di legge in materia di alimenti.

I danni morali (non patrimoniali), spettano iure proprio, cioè per proprio diritto, ai parenti prossimi della vittima di un incidente stradale mortale.

La loro quantificazione economica, viene valutata sulla base dei criteri orientativi e delle tabelle pubblicate dai Tribunali, tenendo in considerazione diversi fattori, tra cui l’età del defunto, il grado di parentela, il fatto di essere conviventi, ed ancora il fatto di avere altri parenti in vita.

Per quanto concerne il danno biologico e morale iure hereditatis, cioè per diritto di eredità acquistata dal defunto, in ragione delle sofferenze e del danno fisico patito in un incidente stradale, la Giurisprudenza più recente (Cass. Sez. Unite 15350/2015) ha affermato che la morte immediata non dà luogo a risarcimento del danno iure hereditatis, per l’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio, quindi, possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero, nel caso di decesso verificatosi dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, per la mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

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Attenzione: l’avvio della pratica finalizzata ad ottenere il risarcimento non comporta l’esborso di alcun anticipo.