RISARCIMENTO DANNI SUBITI

RISARCIMENTO DANNI SUBITI

Chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, è tenuto a risarcirlo. Tale principio è stabilito dall’articolo 2043 c.c., in cui si afferma che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il risarcimento del danno, si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Con riferimento al danno patrimoniale, esso ricomprende sia il “danno emergente”, che il “lucro cessante”. Per danno emergente, deve intendersi la lesione diretta del patrimonio del soggetto danneggiato, causata dalla mancata, ritardata ovvero inesatta prestazione del debitore; invece, con il termine lucro cessante, deve intendersi il mancato guadagno da parte del danneggiato, quale diretta conseguenza dell’illegittimo comportamento altrui.

Il danno non patrimoniale danno consiste nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti,  ossia nella lesione di un bene della vita non suscettibile di valutazione economica, cagionata secondo le regole degli articoli 2043 e seguenti del codice civile.

Mentre il danno patrimoniale è dovuto per qualunque fatto che abbia cagionato un danno ingiusto, il danno non patrimoniale può essere risarcito solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

In un passato recente, si era soliti distinguere tre differenti categorie sotto le definizione di danno non patrimoniale:

  • Danno biologico, ossia la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
  • Danno morale, da intendersi come la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito e in sé considerato, di regola un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria, sia di natura permanente;
  • Danno esistenziale, cioè qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.

Su questa suddivisione è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione dell’11 Novembre 2008, n. 26972, che pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che il danno non patrimoniale non è suddivisibile in categorie, in quanto costituisce una categoria unica ed indivisibile.

La stessa Corte, ha provveduto altresì a specificare che, tali categorie, sopra riportate, possono comunque venir utilizzate, semplicemente allo scopo di descrivere il danno non patrimoniale sofferto da un soggetto, e di conseguenza, si potranno chiedere tutti i danni non patrimoniali che si sono avuti secondo il combinato disposto delle regole dettate dagli articoli 2043 e 2059 c.c., magari pure distinguendoli in categorie, per meglio evidenziarli, senza che ciò stia a significare che il danno non patrimoniale sia suscettibile di essere diviso in categorie, poiché, come già specificato, esso è sostanzialmente unico, tanto più intenso quanti più saranno i pregiudizi astrattamente riportabili a quelle categorie.

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